A partire dal 3 giugno 2026, chiunque depositi un titolo abilitativo in Comune dovrà fare i conti con regole più stringenti. Non si tratta solo di valori termici, ma di un approccio integrato che riguarda anche la protezione dal calore estivo. Il Decreto Requisiti Minimi introduce infatti l’obbligo di considerare il comportamento dell’edificio durante la stagione calda, un aspetto che incide direttamente sulla scelta di vetrate e infissi. Spesso si pensa solo all’isolamento invernale, dimenticando che una casa efficiente deve garantire comfort tutto l’anno.
Nelle prossime righe vedremo come gestire la documentazione in assenza di un tecnico, cosa cambia per chi opera in edilizia libera e perché la sola trasmittanza termica non basta più a mettere in regola un intervento. Anticiperemo inoltre il ruolo cruciale del fattore solare delle vetrate e delle schermature, elementi che diventano centrali per rispettare i nuovi parametri.
Chi si appresta a un intervento di cambio serramenti deve sapere che la conformità edilizia e urbanistica è la base per non perdere le detrazioni fiscali. In caso di controllo, una mancata rispondenza ai requisiti fa decadere il beneficio, come chiarito anche dall’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni. Il Decreto Requisiti Minimi impone una visione d’insieme: non ci si può limitare a montare un infisso con un buon valore di isolamento termico. Bisogna verificare se la finestra è esposta a est, sud o ovest. In queste condizioni, la norma rende indispensabile una vetrata con fattore solare gtot ≤ 0,35, oppure la presenza di sistemi oscuranti o schermature solari efficaci.
La trasmittanza termica da sola non mette al sicuro il cliente. Questo è un punto che spesso sfugge. Se si richiede l’Ecobonus, i limiti sono ancora più restrittivi e, di conseguenza, rispettano automaticamente anche quanto chiesto dal decreto. Ma l’aspetto solare è una novità sostanziale: il valore gtot misura la quantità di energia solare che attraversa la finestra. Più è basso, maggiore è la protezione dal surriscaldamento estivo. Quando questo valore supera la soglia, scatta l’obbligo di installare una protezione esterna, come una persiana o una schermatura certificata. Questo dettaglio, se ignorato, può costare caro in sede di verifica.
La norma si applica a tutti i titoli edilizi presentati dal 3 giugno 2026. Per gli interventi in edilizia libera, invece, il testo non specifica una data precisa. È probabile che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblichi delle FAQ per chiarire come comportarsi, facendo riferimento alla data del contratto vincolante o al primo pagamento tracciabile, proprio come già accade per altre agevolazioni.
Quando l’intervento riguarda la sostituzione serramenti senza opere murarie complesse, il decreto prevede che il serramentista possa redigere una dichiarazione semplificata, evitando il ricorso a un tecnico abilitato. Per rispondere a questa necessità, abbiamo messo a punto una revisione della classica Dichiarazione Requisiti Tecnici che già utilizziamo per le detrazioni. L’abbiamo adattata per includere i nuovi parametri richiesti dal Decreto Requisiti Minimi.
Cosa cambia in pratica? Nella tabella descrittiva degli infissi abbiamo aggiunto una colonna dedicata al valore del fattore solare della nuova vetrata. Non basta più indicare il solo valore di trasmittanza termica; serve un dato puntuale che dimostri il rispetto del limite di 0,35 per gli orientamenti critici. La parte finale della dichiarazione è stata integrata con attestazioni specifiche, in cui si conferma esplicitamente la conformità al decreto. A corredo, è indispensabile allegare sempre le DOP dei nuovi serramenti, le schede tecniche delle vetrate e le certificazioni dei valori gtot di eventuali schermature solari o chiusure oscuranti.
Resta un altro adempimento da non sottovalutare: l’impianto termico dell’edificio deve essere dotato di valvole termostatiche o di un sistema equivalente di regolazione della temperatura per singolo ambiente. Inoltre, il generatore di calore deve poter modulare la temperatura dell’acqua di mandata in base alle condizioni climatiche esterne, grazie a una sonda. In caso di sola sostituzione infissi, per attestare la presenza di questi dispositivi, può essere sufficiente un atto notorio del proprietario. Si tratta di una formalità semplice, ma essenziale per completare il quadro documentale e rendere l’intervento pienamente legittimo.
Un aspetto delicato riguarda l’invio della pratica sul sito dell’Enea. Attualmente esiste uno scollamento evidente tra quanto previsto dal Decreto Requisiti Minimi e ciò che il portale effettivamente richiede. Oggi, nella sezione Bonus Casa, è possibile registrare un intervento indicando una trasmittanza termica superiore al valore limite consentito o, addirittura, senza inserire alcun dato sulle prestazioni dei vecchi e nuovi serramenti. Il sistema non blocca l’invio e rilascia comunque il codice CPID. Non viene mai chiesto se l’infisso è orientato a est, sud o ovest, né se la vetrata rispetta il valore gtot imposto dalla norma.
Questo meccanismo può trarre in inganno. Il cliente, vedendo la pratica chiusa e in possesso del codice, pensa di essere automaticamente in regola e di avere diritto alle detrazioni. Invece, in fase di controllo formale, l’assenza dei requisiti obbligatori farà emergere la non conformità, con la conseguente perdita del beneficio fiscale. Non è detto che l’Enea aggiorni a breve il portale inserendo i nuovi campi. Anzi, il timore è che il disallineamento con le norme persista, come già accaduto in passato con il decreto del 2015.
Per mettere il cliente al riparo da questo rischio, il nostro consiglio è chiaro: la dichiarazione tecnica rivisitata diventa lo strumento chiave. Deve riportare nero su bianco che l’intervento rispetta tutti i parametri del Decreto Requisiti Minimi, compreso l’abbinamento con un sistema di regolazione della temperatura ambiente e una sonda climatica. A questa dichiarazione vanno allegati i documenti probatori. Così facendo, anche se il portale Enea non dovesse essere aggiornato, il fascicolo documentale rimane solido e dimostra la diligenza adottata. Si tratta di far comprendere al cliente che una pratica inviata non equivale a una pratica valida, e che la vera sicurezza sta nella completezza e nella precisione dei documenti che si conservano.
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